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L’imperatore Giustiniano e la condanna penale dell’omosessualità PDF Stampa E-mail

L’imperatore Giustiniano e la condanna penale dell’omosessualitàRecentemente il sottosegretario Giovanardi ha criticato un manifesto pubblicitario di un’azienda che esibiva l’immagine di una coppia omosessuale affermando che essa veicolava un messaggio in contrasto con i principi della nostra costituzione che stabilisce chiaramente negli articoli 29,30 e 31 la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Pubblicità del genere andrebbero proibite e chi le fa dovrebbe pagare almeno una multa salata per la confusione e l’immoralità che diffonde. Ovviamente Giovanardi è subito stato mediaticamente pesantemente e volgarmente attaccato dalla lobby omosessualista che lo ha definito omofobo ed ha invocato una legge del parlamento contro quelli che come lui  sono contro le pratiche omosessuali. In verità fintanto che il male era male ed il bene era dichiarato tale in galera ci sono sempre andati gli omosessuali…. Quando anche in Italia sarà proibito dissentire contro gli omosessualisti significherà che la distinzione morale tra ... 

...  bene e male sarà scomparsa e noi cristiani dovremo ritornare nelle catacombe perché ci sarà negato il nostro sacrosanto diritto di protestare contro il vizio e la malattia degli invertiti perché tali sono stati bollati dalla Bibbia e da 2000 anni di teologia morale.

Il primo intervento legislativo contro l’omosessualità sancito da un’autorità politica cristiana, sembra essere stato emesso dagli imperatori Costanzo e Costante, che nel IV secolo si erano divisi il comando dell’Impero romano di Occidente e d’Oriente.

In una disposizione promulgata il 16 dicembre 342, essi scrissero contro la perversione degli omosessuali in tono accorato: “ Quando l’uomo si accoppia unendosi a maschi come se fosse una femmina cosa mai si brama, dato che il sesso sbaglia il suo soggetto? Che c’è una scelleratezza che non giova conoscere? Che l’amore viene invertito in altra forma? Che l’amore ricercato non può essere trovato?

Comandiamo quindi che insorgano le leggi e che si armi il braccio della giustizia vendicatrice,affinché gli infami che sono o saranno colpevoli di tale delitto subiscano le pene più severe”. (Corpo del Diritto, vol. II,1, 9, § 31).

Questa condanna venne poi recepita ed aggravata dall’imperatore Teodosio il Grande (347-395), discepolo di sant’Ambrogio, che in una disposizione del suo Codex Theodosianus, datata al 390, stabilisce per i colpevoli la pena del rogo: “Tutti coloro che hanno la vergognosa abitudine di condannare il proprio corpo maschile alla sofferenza di un sesso diverso, facendogli svolgere un ruolo femminile (essi difatti in appartenenza non sono diversi dalle donne) dovranno espiare un così grave crimine nelle fiamme vendicatrici” (Codex theodosianus, IX, 7,6).

La prima legislazione civile sistematica che si adeguò alla condanna sancita dal diritto canonico fu quella dell’imperatore d’Oriente Giustiniano (482-565). Nel 527 egli fu il successore di Giustino I e rafforzatosi all’interno dopo aver sedato la rivolta popolare detta Nika nel 532 intraprese la riconquista dei territori d’occidente. I suoi generali Belisario e Narsete distrussero in Africa il regno vandalo tra il 533 e il 534 e in Italia quello ostrogoto e occuparono basi in Spagna.

Giustiniano riorganizzò l’amministrazione e l’esercito e promosse una nuova sistemazione del diritto romano tra il 528 e il 534  Nelle sue celebri Istituzioni di diritto civile, nelle quali riordinò e semplificò la legislazione romana antica riformandola alla ,luce del vangelo, egli inserì una disposizione in cui riprendeva la condanna dell’omosessualità già espressa dalla Lex Julia de adulteris, e prevedeva una severa repressione di tale vizio.

“Poiché taluni, posseduti dalla forza del demonio, si abbandonano alle più gravi nefandezze e fecero cose contrarie alla stessa natura, anche a costoro imponiamo di ospitare nel loro animo il timor di Dio e del giudizio venturo, e di astenersi da queste diaboliche e sconvenienti turpitudini, affinché a causa di tali azioni non vengano fatte perire assieme ai loro abitanti. Ci insegnano infatti le Sacre Scritture che, per colpa di tali empie azioni, sono andate in rovina le intere città assieme ai singoli uomini (…).

Per colpa di tali crimini, in fatti, avvengono carestie, terremoti e pestilenze, e per questo ammoniamo costoro ad astenersi da tali delitti, per non perdere la loro anima. Se infatti, anche dopo questo nostro avvertimento, alcuni verranno colti nell’ostinarsi in questi delitti, ebbene, per prima cosa essi si renderanno indegni della clemenza di Dio, e inoltre dovranno anche subire i castighi previsti dalle leggi. Abbiamo infatti ordinato (…) di catturare chi si ostina in tali sconvenienti ed empie azioni e di sottoporlo all’estremo supplizio, allo scopo di evitare che le città e lo Stato debbano subire danni a causa nella negligenza messa nel punire tali nefandezze”. (Giustiniano Imperatore, Institutiones juris civilis, nov. LXXVII, c. 1, poemio e §§1-2).

Don Marcello Stanzione

 
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