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Conferenza di Don Stanzione sul satanismo e presentazione di 2 libri a Potenza PDF Stampa E-mail

Conferenza di Don Stanzione sul satanismo e presentazione di 2 libri a PotenzaIl 30 Luglio alle ore 19 a Potenza presso la Piazza don Colucci a Viale Dante nei pressi della Chiesa di Sant’Anna Don Marcello Stanzione  insieme con Carlo Di Pietro, il sindaco di Potenza Vito Santarsiero ed il giornalista De Stradis di Controsenso tratteranno del Fenomeno del Satanismo. IL Fenomeno del satanismo criminoso è una realtà complessa e per molti versi ancora sconosciuta in Italia. Il Rapporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione  osserva che dovunque continuano ad essere rinvenute, specie in zone di campagna o in periferie urbane, tracce che testimoniano l'avvenuta celebrazione di cerimonie a sfondo satanico. Esiste una varietà di persone che utilizza il satanismo come giustificazione per motivare delle azioni che commetterebbe comunque e che sono partorite, con molta probabilità, semplicemente con buon ausilio di precedenti patologie mentali personali. Esiste anche una varietà di persone -meno numerosa senz'altro- che tortura, violenta e uccide “in ...

...   nome del Diavolo”con un modus operandi dettato da personalità assolutamente capace di intendere e di volere, di scegliere e di organizzare finanche metodi di “adescamento” volti ad aumentare il numero degli adepti delle proprie sette sataniche, particolarmente dedite alla commissione dei più disparati e macabri reati di gruppo.

Il satanismo più che una forma di religiosità è una tendenza , è l'atteggiamento di sacrilega sfida e perversa accusa contro ogni idea morale e religiosa, in special modo cruentemente rivolta contro il culto ecclesiale di fede cristiana cattolica.

Il Satanismo vissuto come sequela-imitazione  della ribellione di Satana e dei demoni a Dio è la ragione di fondo di coloro che compiono culto al diavolo organizzandosi periodicamente per inscenare rituali sacrificali dai molteplici aspetti e dalle più disparate finalità. Ciò nonostante, la pratica del satanismo -e la costituzione di sette sataniche-, in Italia come altrove, non è affatto un reato: in virtù dell'art. 19 della Costituzione italiana infatti “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.  Dunque in Italia si contano centinaia di gruppi pubblici esplicitamente dediti al satanismo -di cui molti regolarmente iscritti alla Camera di commercio:

• Bambini di Satana Luciferiani (B. S. L. Corporation)
• Iod Astrum Aurum
• Luce degli Inferi
• Satanael -Universale Fratellanza della Luce Nera
• Chiesa Nera Luciferiana
• Figli di Satana: in Piemonte.
• Setta del Laterano
• Orgasmo Nero: a Roma
• Amici di Cthulhu: recente setta nata a Roma. Il nome deriva da un romanzo di H. P. Lovecraft, morto nel 1937.
• Cerchio Satanico: con sede a Bassano del Grappa si ispira al pensiero e alle azioni di Charles Manson.
• Tempio di Seth: attivo a Napoli; si tratta della filiale italiana del gruppo satanico americano fondato da M. Aquino nel 1975. La filiale è stata accusata di aver organizzato una messa nera nei sotterranei dello Stadio di San Paolo.

Per ciò che riguarda una delle attività più amate dai satanisti organizzati, certamente compare, con particolare devozione da parte dei suoi adepti, la citata officiazione della messa nera. Anche in questo caso, la magistratura non può intervenire in alcun modo a fermare tali pratiche, spesso orgiastiche. Pur venendone a conoscenza, a nulla si può procedere se tali officiazioni non coinvolgano: spaccio di sostanze stupefacenti, violenze private o carnali, maltrattamento di animali, circonvenzione di incapaci, manipolazione mentale, atti osceni in luogo pubblico; compito delle questure è limitato purtroppo al campo delle pure ipotesi (tra l'altro  difficilmente verificabili a causa di scarse prove oggettive e inconfutabili di tali reati) per cui, le forze dell'ordine possono unicamente cogliere le varie eventuali denunce e segnalazioni senza le quali non è possibile assolutamente iniziare una vera e propria indagine  e monitorare la situazione “in attesa che venga alla luce la minima configurazione di reato. Nulla di più.

Nessuno può impedire che i giovani divengano seguaci di Satana. O quantomeno, di certo non lo Stato.

Sovente il riflesso antigiuridico delle sette sataniche si esplica in reati di natura patrimoniale, in delitti di natura sessuale o comunque attinenti alla libertà della persona o contro la pietà dei defunti. Il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Lucia Musti ricorda che l'attività antigiuridica di natura economica viene  esplicata dalle sette sataniche a danno dei suoi adepti -specie dei nuovi affiliati- attraverso la perpetrazione di truffe: si tratta di raggiri/artefizi che conducono la persona a pagare ingenti somme di denaro in cambio di presunti “favori magici” che avvantaggino la propria situazione amorosa, lavorativa, familiare, ecc.  Qualora la vittima si rifiutasse di corrispondere nuovamente  alla cadenzata somma pattuita per la magia promessa (ma non conseguita) si manifesterebbe da parte della setta una forte ostilità sino alla persecuzione psicologica e alla minaccia di morte. Musti sottolinea che, in genere, coloro che aderiscono alle sette sataniche, o ne cercano il contatto, sono soggetti di giovane età, spesso minorenni, con scarso sostegno familiare e psicologicamente molto fragili ma soprattutto “carenti di un idoneo, minimo, bagaglio di valori” . Anche qualora volessero uscire da tale gabbia psicologica, a causa dell'intrinseca complessiva debolezza e del vincolo molto forte instauratosi nella setta stessa (giuramenti di sangue, patti col diavolo, ecc.), collaborano con la Magistratura in casi rarissimi, pregiudicando piuttosto il corso delle indagini investigative di acquisizione indiziaria a carico dei satanisti. “Si può constatare una vera e propria omertà, analoga a quella riscontrabile nei reati di ambientazione mafiosa, con effetti assolutamente negativi sull'andamento delle indagini”, incalza il sostituto Procuratore. Gli altri tipi di reati, rapportabili ad una setta satanica, concernono la libertà sessuale e personale degli affiliati che, sovente nell'ambito del rito, vengono indotti -tramite sostanze stupefacenti o alcoliche- ad attuare pratiche sessuali con ciascuno degli adepti, allo scopo di raggiungere “il rapporto e l'unità” con Satana.

Nei casi di reati contro la pietà dei defunti (condannati dall'art. 407 del c.p.: violazione di sepolcro; dall'art. 408: vilipendio di cadavere; dall'art. 411: distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) l'intervento punitivo della Magistratura scatta immediatamente: “l'uso del cadavere è essenziale nell'ambito del rito satanico” , ricorda Musti, per cui, generalmente in concomitanza con tale genere di reato si profila una possibilissima pista satanica da seguire.

Nell'arco dei secoli, molti sono stati gli omicidi commessi a sfondo satanico.

Al di là di una citazione della casistica diffusamente presente nella letteratura di genere, mi piace considerare piuttosto quali siano le motivazioni che inducono gli affiliati di sette sataniche a commettere efferate violenze sui corpi di bambini, ad esempio, o di giovani donne/uomini, durante i riti demoniaci. Secondo gli studiosi  esperti del fenomeno satanico, gli omicidi e i sacrifici di esseri umani durante le cosiddette  messe nere hanno diverse motivazioni; essi possono essere:

• purificatori dei peccati dell'umanità;
• ingraziatori della divinità invocata per ottenere potere sociale;
• propiziatori di controllo sulla vita e sulla morte (rafforzando l'autostima di colui che esegue tale omicidio dinanzi agli altri membri);
• orgiastici, per aumentare l'energia nel cerchio satanico all'interno del quale gli adepti officiano i riti;
• ringrazianti la divinità evocata;
• approvigionatori di materiale umano da utilizzare a scopo rituale (come ad esempio: tessuti e liquidi biologici, ossa, interi organi interni utilizzati durante le cerimonie, piccole parti del corpo per commissionare filtri, pozioni, amuleti tramite l'ausilio di maghi votatisi al demonio in cambio di lucro, ecc.).
Oltre l'omicidio e i succitati reati, si verificano da anni moltissimi altri illeciti penali in caso di pratiche satanico-ritualistiche. Tra essi compaiono:
• Esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c. p)
• Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 405 c. p.)
• Delitti contro i culti ammessi nello stato (art. 406 c. p.)
• Violazione di sepolcro (art. 407 c. p.)
• Occultamento di cadavere (art. 413 c. p.)
• Uso illegittimo di cadavere ( art. 412 c. p.)
• Violenza carnale (art. 519 c. p.)
• Atti di libidine violenta (art. 521 c. p.)
• Ratto di minore a fini di libidine (art. 524 c. p.)
• Atti osceni (art. 527 c. p.)
• Incesto (art. 564 c. p.)
• Maltrattamento in famiglia verso fanciulli (art. 572 c. p.)
• Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (578 c. p.)
• Omicidio del consenziente (art. 579 c. p.)
• Istigazione al suicidio (art. 580 c. p.)
• Riduzione in schiavitù (art. 600 c. p.)
• Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c. p.)
• Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c. p.)
• Sequestro di persona (art. 605 c. p.)
• Violenza sessuale (art. 609 bis c. p.)
• Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c. p.)
• Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c. p.)
• Violenza di gruppo (art. 609 octies c. p.)
• Violenza privata (art. 610 c. p.)
• Stato di incapacità procurato mediante violenza, “suggestione ipnotica” o “mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti” (art. 613 c. p.)
• Estorsione (art. 629 c. p.)
• Furto (624 c. p.)
• Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c. p.)
• Deturpamento o imbrattamento di cose altrui (art. 639 c. p.)
• Truffa (art. 640 c. p.)
• Circonvenzione di incapace (art. 643 c. p.)
• Abuso della credulità popolare (art. 661 c. p.)
• Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (art. 724 c. p.)
• Maltrattamento di animali (art. 727 c. p.)
• Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui anche se consenziente (tramite narcosi o ipnotismo) (art. 728 c. p.)
• Induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione (L. 20 Febbraio 1958, n. 75, art. 3)

Daniela Giarla

 
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